
Introduzione
Il patto parasociale è un accordo tra soci e/o terzi collegato unilateralmente al contratto di società e stipulato al di fuori dello statuto sociale con l'obiettivo di regolare gli interessi individuali delle parti.
Nel contesto dei patti parasociali è fondamentale comprendere che questi accordi producono effetti solo tra i contraenti, di conseguenza le obbligazioni e i diritti nascenti dagli stessi sono essenzialmente intrasmissibili in quanto strettamente legati alla figura dello stipulante.
In questo articolo, esamineremo la trasmissione dei diritti e degli obblighi derivanti da un patto parasociale sia nel caso di trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi sia nel caso di successione a causa di morte.
Trasferimento inter vivos
Nel caso di trasferimento delle partecipazioni sociali tra vivi i patti parasociali hanno rilievo obbligatorio. Essi vincolano solo gli attuali soci contraenti e non anche i soci futuri, salvo espressa adesione dei terzi o previsione nel patto di un divieto di trasferimento delle partecipazioni sociali subordinato alla promessa dello stipulante del consenso al patto da parte del terzo. Questi approcci consentono una certa flessibilità nell'ammissione di nuovi partecipanti, preservando al contempo la natura personale delle obbligazioni e dei diritti previsti dall’accordo.
Trasferimento mortis causa
Nel caso di trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte è possibile il subentro degli eredi o dei legatari nel patto parasociale senza che ciò comporti violazione del divieto dei patti successori.
In particolare, se la partecipazione sociale è trasferita a titolo universale i diritti e gli obblighi derivanti dal patto, essendo strettamente legati alla persona del socio defunto, da un lato non possono essere trasmessi automaticamente agli eredi e dall'altro lato non è possibile immaginare un volontario trasferimento della partecipazione sociale in violazione del patto con conseguente diritto al risarcimento del danno.
La soluzione all’intrasmissibilità può essere data dalla previsione espressa nel corpo del patto di una clausola di trasmissibilità mortis causa dei diritti ed obblighi derivanti dallo stesso, facendone venire meno il carattere strettamente personale. In tal caso, l'accettazione dell'eredità comporterà il subentro dell'erede nel patto. In alternativa, il patto può contenere una clausola di promessa del fatto del terzo che impegna gli stipulanti a renderlo vincolante anche per gli eredi. Questa clausola non comporta una successione automatica nel patto ma offre agli eredi la possibilità di aderirvi autonomamente.
Se, invece, la partecipazione sociale è attribuita a titolo di legato, al fine di ottenere la trasmissibiità del patto parasociale il socio testatore, al momento della redazione del testamento, potrà subordinare il legato alla condizione sospensiva che il legatario aderisca al patto entro un determinato termine dell'apertura della sua successione. In presenza di un legato puro, invece, potrà scattare il diritto al risarcimento del danno a favore dei soci superstiti, potendosi dimostrare l'intenzione del socio testatore di trasferire la partecipazione sociale in violazione dei diritti e obblighi nascenti dal patto.
Conclusione
La trasmissione dei diritti e degli obblighi derivanti da un patto parasociale, sia nel caso di trasferimento tra vivi che mortis causa, è un aspetto cruciale nell'ambito delle relazioni societarie. I patti parasociali offrono strumenti flessibili per regolare gli interessi dei soci, ma è essenziale che le parti coinvolte comprendano le implicazioni legali di tali accordi e le modalità di trasmissione dei diritti e degli obblighi in diverse situazioni. La chiarezza nella stipula dei patti e la considerazione dei vari scenari di trasferimento sono fondamentali per garantire una gestione efficace delle dinamiche societarie.
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